L’oggetto del nostro approfondimento odierno è un argomento piuttosto peculiare. Si tratterà, infatti, di etica nella professione medica e, nella fattispecie, delle prescrizioni dei professionisti della psicologia nei confronti di pazienti minorenni. Quando si trattano tematiche del genere, risulta cruciale a scopo informativo sottolineare come gli psicologi siano soggetti a tutta una serie di obblighi morali, necessari per l’esercizio della professione e, soprattutto, per non rischiare sanzioni anche gravi.
Quello dello psicologo, del resto, è un percorso professionale delicato e ricco di sfaccettature, da intraprendere con dedizione come qualsiasi altra carriera in ambito medico. Con l’importanza di questi professionisti a crescere in modo sempre più preponderante nel nostro Paese e nel resto del mondo, dunque, chi sceglie di diventare psicologo deve avere ben chiari in mente i suoi obiettivi formativi, gli obblighi e le sanzioni a cui può andare incontro durante l’esercizio della professione.
Tralasciando gli obblighi generici stabiliti dal codice deontologico e dalla legge italiana – incluso quello di essere in regola con la formazione a distanza ecm per psicologi – quando si tratta di avviare un percorso di psicoterapia con pazienti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età per i professionisti subentrano ulteriori regole e linee guida.
Esistono, infatti, specifiche prescrizioni all’interno della normativa vigente, che indicano il codice comportamentale a cui uno psicologo deve attenersi quando interagisce con un minore. Le prestazioni psicologiche erogate a soggetti minorenni possono essere particolarmente delicate e, per questo motivo, al professionista è richiesta una sensibilità spiccata, oltre ad un approccio comprensivo per poter meglio assistere il suo paziente, soprattutto nelle fasi più complesse della sua giovane vita. In questo approfondimento, si intende fare luce su concetti come quello del consenso informato e, in generale, sugli obblighi degli psicologi all’atto di erogare prestazioni professionali a pazienti minorenni.
A definire gli obblighi che lo psicologo deve osservare nei confronti di pazienti minorenni, è l’Articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, all’interno del quale viene espresso che le prestazioni offerte a persone minorenni o interdette siano, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesima la potestà genitoriale o la tutela.
Per questo motivo, in assenza di consenso, lo psicologo che reputa un intervento professionale necessario, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurazione di tale relazione professionale. Esistono, comunque delle eccezioni, ossia casi in cui le prestazioni vengono richieste su ordine dell’autorità legalmente competente o all’interno di strutture preposte a livello legislativo.
Stando all’articolo del Codice, lo psicologo che intende effettuare prestazioni professionali a minorenni è tenuto prima a ricevere il consenso informato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo vuol dire che il professionista, prima di instaurare una relazione professionale con il paziente, è tenuto a far firmare il modulo di consenso informato ad entrambi i genitori. Generalmente, infatti, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Quando i figli sono affidati in via esclusiva ad un unico genitore, le circostanze differiscono rispetto a quanto affermato in precedenza. Salvo diversa disposizione del giudice, il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha il medesimo esercizio della responsabilità genitoriale su di essi.
Ciò nonostante, le decisioni di maggiore interesse per i figli vanno adottate – salvo eccezioni – da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, dunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e, per questo, gli viene dato il diritto di ricorrere al giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli nei loro interessi, richiedendo particolare attenzione da parte degli psicologi in presenza di simili casi.
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